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Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 6 pagine
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Art. 5 Protezione dei lavoratori
1 Negli esercizi pubblici per fumatori e nelle sale fumatori degli esercizi del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.
2 I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto, possono essere impiegati in sale per fumatori per testare prodotti del tabacco.
3 Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciali della legge sul lavoro2 nonché delle relative ordinanze.
Sezione 3: Stabilimenti speciali
Art. 6
1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il diritto di fumare:
a. nelle camere di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure;
b. nelle camere di case per anziani e case di cura o stabilimenti analoghi;
c. nelle camere di alberghi o altre strutture di alloggio.
2 Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 7 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza 3 del 18 agosto 19933 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 19
Abrogato
Art. 8 Disposizioni transitorie
1 Nelle sale fumatori è permesso fumare fino al … (sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza) senza che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza.
2 Negli esercizi della ristorazione di cui è prevista la gestione quale esercizio pubblico per fumatori è permesso fumare fino al … (sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza) senza che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza.