Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione sanità pubblica

Giugno 2009 / Indagine conoscitiva

Rapporto esplicativo

Ordinanza concernente la protezione contro il

fumo passivo

1 In generale

1.1 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

Il fumo passivo mette in pericolo la salute. Già nel 2002 è stato dichiarato cancerogeno dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer). La Convenzione dell’OMS sul tabacco (FCTC) del 21 maggio 2003, ratificata da oltre 160 Stati (cfr. anche n. 1.6), rileva: «Le parti alla Convenzione riconoscono che i dati scientifici hanno stabilito in maniera irrefutabile che il fumo passivo è causa di decesso, malattia e inabilità. Può causare cancro ai polmoni, problemi cardiovascolari, asma e infezioni delle vie respiratorie.» In Svizzera ogni anno alcune centinaia di non fumatori muoiono precocemente per le conseguenze del fumo passivo.

Per ridurre i rischi sanitari del fumo passivo, il 3 ottobre 2008 l’Assemblea federale ha adottato una nuova legge concernente la protezione contro il fumo passivo.1 Un referendum contro tale legge non ha raccolto le firme necessarie entro il termine previsto del 22 gennaio 2009.

La legge prevede il divieto di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico (ad esempio gli edifici dell’amministrazione pubblica, le scuole, i musei, i teatri e i cinema) o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. È possibile creare delle sale fumatori, a condizione che siano separate, designate come spazi per fumatori e ventilate sufficientemente (art. 2). Fatta eccezione per le imprese del settore alberghiero e della ristorazione, nelle sale fumatori non possono però essere impiegati lavoratori. Si può fumare negli esercizi pubblici di meno di 80 metri quadrati se sono ben ventilati, designati chiaramente in quanto locali per fumatori e autorizzati dall’autorità cantonale competente (art. 3). In relazione alle disposizioni cantonali, la legge prevede espressamente che i Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute senza violare il diritto federale (art. 4). Le prescrizioni cantonali più severe del nuovo diritto federale in vigore restano quindi applicabili. Il perseguimento penale (art. 5 cpv. 2) e l’esecuzione della legge (art. 6) sono di competenza dei Cantoni.

1.2 Punti essenziali dell'avamprogetto dell'ordinanza

La legge concernente la protezione contro il fumo passivo mira a proteggere dal fumo passivo involontario le persone che si trovano all’interno di spazi chiusi (posto di lavoro, edifici accessibili al pubblico,

1 FF 2008 7205.