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Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 4 pagine

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Ordinanza Progetto

2 L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.

3 Sono considerati qualificati i lavoratori in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d’impiegato/impiegata d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni, adeguata all’attività da svolgere.

Art. 5 Importo del salario minimo

1 Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

a. per lavoratore non qualificato fr. 18.90 all’ora;

b. per lavoratore non qualificato con almeno quattro

anni di esperienza professionale nell’economia

domestica fr. 20.50 all’ora;

c. per lavoratore qualificato fr. 22.90 all’ora.

2 La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i salari mensili calcolati in base a questi salari orari, in proporzione alle ore di lavoro settimanali. Il calcolo dei salari mensili si basa sul versamento di dodici salari mensili all’anno.

Art. 6 Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento

compromessa

1

Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In simili casi i salari minimi valgono come valori indicativi.

2

La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore.

Art. 7 Salario in natura

Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 RS 831.101