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Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 4 pagine

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Ordinanza Progetto

3 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:

a. lavoratori alla pari;

b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;

c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);

d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;

e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;

f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;

g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione con un mandato di diritto pubblico;

h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;

i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro.

Art. 3 Attività di economia domestica

Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:

a. eseguire lavori di pulizia;

b. provvedere alla cura della biancheria;

c. fare la spesa;

d. cucinare;

e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;

f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.

Art. 4 Categorie salariali

1 Il salario minimo è fissato in base alle seguenti categorie:

a. non qualificato;

b. non qualificato con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica;

c. qualificato.