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Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 4 pagine
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Ordinanza Progetto
3 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
a. lavoratori alla pari;
b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;
e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione con un mandato di diritto pubblico;
h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro.
Art. 3 Attività di economia domestica
Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:
a. eseguire lavori di pulizia;
b. provvedere alla cura della biancheria;
c. fare la spesa;
d. cucinare;
e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.
Art. 4 Categorie salariali
1 Il salario minimo è fissato in base alle seguenti categorie:
a. non qualificato;
b. non qualificato con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica;
c. qualificato.