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Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 4 pagine

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Progetto 15.03.2010

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico

(CNL personale domestico)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 360a del Codice delle obbligazioni1,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione territoriale

1 La presente ordinanza è valida per l’intero territorio svizzero.

2 Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché non sarà abrogato il contratto cantonale normale di lavoro.

Art. 2 Campo d’applicazione personale

1 La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

2 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:

a. moglie e marito;

b. partner registrato;

c. parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;

d. convivente.

RS ..........

1 RS 220 2009–......