Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine

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Berna, 15.03.2010

Rapporto esplicativo concernente il progetto di contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il personale domestico

1 Contesto

Il 21 giugno 1999, la Svizzera, da un lato, e l’Unione europea (UE) e i suoi Stati membri, dall’altro, hanno firmato sette accordi settoriali, fra cui anche l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Tale Accordo è stato approvato dal popolo nel 2000 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’estensione dell’Accordo ai dieci Stati1 che hanno aderito all’UE nel 2004 è stata approvata dal popolo nel 2005 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2006. L’estensione alla Bulgaria e alla Romania, che hanno aderito all’UE nel 2007, è stata approvata dal popolo nel 2009 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2009.

1.1 Accordo sulla libera circolazione delle persone

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-UE ha introdotto progressivamente le norme fondamentali relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea così come vengono applicate nell’UE. Ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE viene in tal modo concesso il diritto di scegliere liberamente il loro luogo di lavoro e di residenza sul territorio delle Parti contraenti. Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività lucrativa indipendente oppure – se non esercitano un’attività lucrativa – disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. La libera circolazione delle persone è inoltre completata dal sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e dal coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

L’Accordo prevede anche una liberalizzazione limitata delle prestazioni transfrontaliere di servizi rivolti alle persone. I lavoratori e i prestatori indipendenti di servizi sono autorizzati a recarsi in uno Stato contraente e a fornirvi le proprie prestazioni per un periodo fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

1.2 Misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

In seguito alla progressiva introduzione della libera circolazione delle persone con l’UE, il controllo preventivo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative usuali per il rilascio di un’autorizzazione nei confronti degli Stati dell’UE-172 è decaduto a partire dal 1° giugno 2004.

1 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 2 UE-17: 15 Stati che hanno aderito all’UE prima del 2004 più Malta e Cipro.