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Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 3 pagine

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Legge federale sui diritti politici Avamprogetto

(Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del [data]1della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 1 lett. c

1 La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per una iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:

c. una clausola di ritiro ai sensi dell’articolo 73;

Art. 73a (nuovo) Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

1 Il ritiro di un’iniziativa popolare è di massima incondizionato.

2 Tuttavia, se al più tardi al momento del voto finale sull’iniziativa popolare l’Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato di iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

3 Il ritiro condizionato ha effetto immediato:

a. alla scadenza inutilizzata del termine di referendum contro il controprogetto;

b. con l'accertamento giuridicamente valido della non riuscita del referendum contro il controprogetto; o

c. in caso di referendum, con l'omologazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto è stato accettato.

Art. 74 cpv. 2 e 2bis (nuovo)

1FF 2009 ...

2FF 2009 ...

3 RS 161.1

2009–......