Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 4 pagine
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28 aprile 2009
08.515 Iniziativa parlamentare. Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare in caso di controprogetto indiretto Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
1. Situazione iniziale
Il 27 marzo 2009 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha deciso di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le associazioni mantello nazionali dei
Comuni, delle città e delle regioni di montagna. (Elenco dei destinatari della procedura di consultazione in allegato).
Affinché le modifiche proposte nel progetto preliminare possano già essere applicate
all’iniziativa popolare «Acqua viva», pendente in Parlamento, il termine per rispondere è stato abbreviato conformemente all’articolo 7 capoverso 3 lettera a della legge federale sulla procedura di consultazione. La consultazione si è svolta dal 30 marzo al 24 aprile 2009.
2. Progetto preliminare
Il progetto preliminare vuole rendere possibile il ritiro condizionato di un’iniziativa popolare da parte dei promotori qualora l’Assemblea federale presenti un controprogetto indiretto. Se il controprogetto fosse respinto in votazione popolare dopo la riuscita di un eventuale
referendum, il ritiro dell’iniziativa popolare sarebbe revocato e questa sarebbe sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. Grazie a questa possibilità, i promotori di un’iniziativa non si troverebbero costretti a decidere se ritirare o no il loro testo, senza sapere quale sarà la sorte del controprogetto indiretto in caso di riuscita di un eventuale referendum.
Viene dunque proposto un nuovo articolo 73a della legge federale sui diritti politici (LDP)
secondo cui, oltre al ritiro incondizionato di un’iniziativa popolare previsto di norma
dall’articolo 73, sarebbe possibile pure un ritiro condizionato. Secondo il nuovo articolo 73a, un siffatto ritiro condizionato è possibile se, al più tardi al momento del voto finale
sull’iniziativa popolare, l’Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale. Il ritiro condizionato ha effetto: a) alla scadenza inutilizzata del termine di referendum; b) con l’accertamento giuridicamente valido della non riuscita del referendum contro il controprogetto; o c) con l’omologazione ‒ da parte del Consiglio federale ‒ del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto è stato accettato.
L’articolo 74 dev’essere completato in modo che, in caso di ritiro condizionato a favore di un
101-04/08.515s/SPK--CIP