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Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 4 pagine

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Ordinanza concernente l’adeguamento di ordinanze al Codice di procedura civile svizzero

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale1,

ordina:

I.

L’ordinanza del 7 maggio 20032 che fissa il valore litigioso determinante nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale è abrogata.

II.

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 novembre 19993 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 7 cpv. 12 (nuovo) e 13 (nuovo)

12 Mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti in procedure civili secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20084 (CPC).

13È competente per l’approvazione di progetti pilota cantonali secondo l’articolo 401 CPC.

1RS 101

2RU 2003 552

3 RS 172.213.1

4 RS 272 2005–......