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Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 4 pagine
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Ordinanza concernente l’adeguamento di ordinanze al
Codice di procedura civile svizzero (CPC) RU 2009
5. Ordinanza del 23 settembre 199612 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 48 Periodo introduttivo
Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie prese nell’ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200813 [CPC]), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente: ...
Art. 50
Abrogato
Art. 61 cpv. 1
1 L’autorità giudiziaria superiore cui sono deferite le decisioni prese nell’ambito di una procedura sommaria in materia di esecuzione (art. 251 CPC14) può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l’importo della tassa prevista per l’autorità di prima istanza.
Art. 62 cpv. 1
1 Nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art. 251 CPC15) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese; l’ammontare di questa indennità è stabilito nella sentenza.
6. Regolamento del Tribunale federale del 20 dicembre 193716 sul fallimento della società cooperativa
Art. 14 cpv. 4
4 La prova può essere fornita con tutti i mezzi ammessi dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200817.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
12 RS 281.35
13 RS 272
14 RS 272
15 RS 272
16 RS 281.52
17 RS 272