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Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 7 pagine

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Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di processi civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20081 (CPC);

visti gli articoli 15 capoverso 2, 33a capoverso 2 e 34 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);

visto l’articolo 110 capoverso 2 e 445 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità nell’ambito di procedimenti a cui sono applicabili il CPC, la LEF e il CPP.

Art. 2 Piattaforme riconosciute

Sono considerate piattaforme riconosciute le piattaforme di trasmissione che sono state riconosciute conformemente all’articolo 2a dell’ordinanza del 17 ottobre 20074 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un’autorità

Art. 3 Atti scritti

Gli atti scritti a un’autorità sono inviati all’indirizzo indicato sulla piattaforma riconosciuta utilizzata dall’autorità.

RS ..........

1RS 272

2 RS 281.1

3 RS 312.0

4 RS 172.021.2