Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di processi civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
Nell’ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti
l’organizzazione giudiziaria e le procedure, negli ultimi anni sono stati uniformati anche i codici di diritto processuale. L’Assemblea federale ha approvato il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) il 5 ottobre 2007 e il Codice di diritto processuale civile il 19 dicembre 2008 (CPC).
Il CPC, il CPP e una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano trasmettere gli atti scritti ai tribunali e alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato della trasmissione.
Per l’elaborazione di queste disposizioni esecutive, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha deciso di proporre un’unica ordinanza che disciplini le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e i tribunali o le autorità nell’ambito di procedimenti a cui sono applicabili il CPC, la LEF o il CPP. Grazie all’emanazione coordinata delle disposizioni esecutive le diverse procedure potranno essere svolte in modo uguale anche dal punto di vista tecnico. Prima della consultazione dei Cantoni e delle cerchie interessate è stata contattata anche la Segreteria generale del Tribunale federale per discutere un’eventuale necessità di adattamento del Regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 2006 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF, RS 173.110.29).
Visto che i termini di referendum sono trascorsi inutilizzati (il 16 settembre 2009 per la CPC e il 24 gennaio per il CPP), le nuove disposizioni esecutive entreranno probabilmente in vigore il 1° gennaio 2011. Tale data è stata comunicata in diverse occasioni nell’ambito della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e d’intesa con i Cantoni.
Secondo lo scadenzario, il Consiglio federale dovrebbe approvare l’ordinanza alla fine del 2009. Così nel 2010 i Cantoni avranno abbastanza tempo per
l’implementazione tecnica e soprattutto organizzativa della comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti secondo il CPC, la LEF e il CPP. Con una lettera del 18 dicembre 2008 i Cantoni erano già stati informati della prevista
emanazione dell’ordinanza con l’esortazione di prevedere per il 2010 i pertinenti progetti introduttivi e di preventivare i mezzi necessari a tale scopo.