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Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 5 pagine
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Art. 28c Accordo programmatico
1 In base alla domanda inoltrata, l’UFAM e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) concludono con il Cantone un accordo programmatico finalizzato alla concessione degli aiuti finanziari.
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a. l’obiettivo del programma;
b. la prestazione del Cantone;
c. i provvedimenti da incoraggiare e le aliquote dei contributi corrispondenti;
d. l’ammontare degli aiuti finanziari globali della Confederazione;
e. il controlling;
f. la comunicazione in merito al programma nazionale di risanamento degli edifici.
3 La durata dell’accordo programmatico è di un massimo di quattro anni.
4 I criteri di concessione dei contributi e le aliquote dei contributi sono uguali in tutti gli accordi programmatici.
Art. 28d Ammontare degli aiuti finanziari globali
1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è fissato in relazione al potenziale di riduzione del Cantone.
2 È stabilito in percentuale degli importi complessivamente a disposizione ogni anno.
Art. 28e Versamento
Gli aiuti finanziari sono versati a scaglioni.
Art. 28f Rendicontazione e verifica
1 Il Cantone inoltra all’UFAM ogni anno un rapporto sull’utilizzazione degli aiuti finanziari. Il rapporto comprende indicazioni concernenti:
a. le riduzioni di CO2 raggiunte nel complesso e per ogni singolo provvedimento;
b. gli aiuti finanziari utilizzati nel complesso e per ogni singolo provvedimento;
c. gli investimenti indotti.
2 L’UFAM verifica a campione:
a. l’esecuzione di singoli provvedimenti secondo l’obiettivo del programma;
b. l’utilizzazione degli aiuti finanziari erogati.
3 Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell’UFAM i documenti necessari al rapporto.