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Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 5 pagine
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Ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2 è modificata come segue:
Art. 1 Principio
La Confederazione riscuote sui combustibili fossili una tassa sul CO2 (tassa) secondo gli articoli 7–11 della legge.
Art. 2 Definizione
Per combustibili fossili ai sensi della presente ordinanza si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:
a. la produzione di calore;
b. la produzione di elettricità in impianti termici;
c. il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.
Art. 3 cpv. 3
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua l’allegato in funzione del graduale aumento dell’aliquota della tassa.
Art. 11 cpv. 1 e 4
1 Entro il 1° giugno dell’anno successivo, le imprese esentate dalla tassa devono presentare all’UFAM, tramite le agenzie incaricate secondo l’articolo 29 capoverso 3, i dati richiesti, tra cui in particolare le informazioni sulle emissioni di CO2 e sull’intensità di CO2. I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.
4Concerne unicamente il testo francese.
1 RS 641.712
2009–1799