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Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 5 pagine

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Ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote sui combustibili fossili una tassa sul CO2 (tassa) secondo gli articoli 7–11 della legge.

Art. 2 Definizione

Per combustibili fossili ai sensi della presente ordinanza si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:

a. la produzione di calore;

b. la produzione di elettricità in impianti termici;

c. il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.

Art. 3 cpv. 3

3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua l’allegato in funzione del graduale aumento dell’aliquota della tassa.

Art. 11 cpv. 1 e 4

1 Entro il 1° giugno dell’anno successivo, le imprese esentate dalla tassa devono presentare all’UFAM, tramite le agenzie incaricate secondo l’articolo 29 capoverso 3, i dati richiesti, tra cui in particolare le informazioni sulle emissioni di CO2 e sull’intensità di CO2. I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

4Concerne unicamente il testo francese.

1 RS 641.712

2009–1799