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Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 5 pagine
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Art. 28g Adempimento insufficiente
1 Nell’arco della durata dell’accordo programmatico l’UFAM ritira interamente o in parte i versamenti scaglionati se il Cantone:
a. non adempie all’obbligo di rendicontazione di cui all’articolo 28f capoverso 1;
b. viene colpevolmente meno alla propria prestazione compromettendone considerevolmente l’esecuzione.
2 Se allo scadere dell’accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione in modo insufficiente l’UFAM ne chiede il perfezionamento a posteriori. Fissa al Cantone un termine adeguato.
3 Se le insufficienze non sono colmate, la restituzione è retta dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.
Art. 28h Comitato di esperti per il programma nazionale di risanamento degli edifici
1 L’UFAM designa un comitato di esperti in cui la Confederazione e i Cantoni sono rappresentati pariteticamente. Il comitato d’esperti è composto da un massimo di otto membri.
2 Il comitato di esperti presta consulenza alla Confederazione e ai Cantoni su questioni inerenti il programma nazionale di risanamento degli edifici, in particolare per quanto attiene alle modifiche degli accordi programmatici e delle aliquote dei contributi. Elabora la strategia di comunicazione comune in materia di programma nazionale di risanamento degli edifici.
3 Il DATEC disciplina l’organizzazione e i compiti del comitato di esperti.
Art. 29 cpv. 3
3 L’UFE e le agenzie private (agenzie) da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 19983sull’energia sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione della tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui all’articolo 8, nonché per il monitoraggio di cui all’articolo 11.