Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 4 pagine
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Dipartimento federale dell'
ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
27.10.2009
Indagine conoscitiva - Modifica dell'ordinan-
za sul CO2
Rapporto esplicativo
1 Tratti essenziali del progetto
1.1 Situazione di partenza
Circa la metà del fabbisogno energetico svizzero totale viene utilizzato per riscaldare edifici. A questo riguardo gli stabili vecchi consumano molta più energia di quelli più moderni. In considerazione dell'urgenza di intervenire nel campo della politica climatica, l'ex-Consigliere nazionale Hegetschweiler ha inoltrato il 13 dicembre 2002 un'iniziativa parlamentare (02.473), affinché venissero creati degli stimoli per un risanamento degli edifici esistenti in funzione della riduzione delle emissioni di CO2. Nel 2003 anche il Consigliere nazionale Kunz ha inoltrato un'iniziativa parlamentare (03.439), con la quale chiedeva una promozione delle energie rinnovabili, in particolare del legno, che non incidesse tuttavia sul bilancio della Confederazione. Le proposte delle due iniziative parlamentari Hegetschweiler e Kunz sono confluite nel progetto.
Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno approvato una modifica parziale della legge sul CO2. Dal 2010 per un periodo di 10 anni verranno impiegati un massimo di 200 milioni di franchi del proventi della tassa CO2 applicata ai combustibili per finanziare misure con cui ridurre efficacemente le emissioni di CO2 degli edifici. Almeno due terzi dei mezzi finanziari sono destinati alla promozione di risanamenti energetici di edifici abitativi e commerciali esistenti. Questi aiuti finanziari globali dovranno essere versati sulla base di un accordo programmatico stipulato con i Cantoni. I mezzi corrispondenti alla quota della tassa sul CO2 senza destinazione parziale vincolata (al massimo un terzo dei mezzi di promozione), dovranno essere impiegati per la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici. Questi aiuti finanziari saranno versati ai Cantoni sotto forma di contributi globali ai sensi della legge sull'energia.
Con la modifica dell'ordinanza sul CO2 si vuole dare concretezza alla decisione del Parlamento. I relativi adeguamenti sono oggetto del presente progetto.
1.2 Contenuto del progetto
La revisione parziale della legge sul CO21 sancisce la destinazione di una parte dei proventi della tassa CO2 sui combustibili, in modo che dal 2010 si possano promuovere provvedimenti che riducano in modo efficace le emissioni di CO2 degli edifici.
La prevista ripartizione dei mezzi di promozione secondo l'articolo 10 capoverso 1bis lettere a e b e il versamento degli aiuti finanziari globali sancito dall'articolo 15bis capoverso 1 dovranno essere precisati nell'ordinanza sul CO22. In particolare, vanno fissate nell'ordinanza sul CO2 le modalità per la promozione dei risanamenti energetici di edifici abitativi e commerciali di cui all'articolo 10 capoverso 1bis lettera a, al fine di creare la necessaria certezza del diritto per i Cantoni e gli investitori. L'articolo 15bis
1
FF 2009 3777
2
RS 641.712
1/4 315/2006-02008/03/14/I383-1203