Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 4 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: I383-1203
programmatici sono disciplinati dall'articolo 20a della legge sui sussidi (LSu)4 e rappresentano una forma speciale di contratto di diritto pubblico.
Le aliquote, in base alle quali il Cantone versa i contributi ai proprietari degli edifici, sono le stesse in tutti gli accordi programmatici. Questo garantisce un'applicazione uniforme del programma nazionale per gli edifici (cpv. 4).
La Confederazione e i Cantoni fissano nell'accordo programmatico gli elementi seguenti (cpv. 2):
― l'obiettivo del programma, orientato sia alla riduzione delle emissioni di CO2 sia all'istituzione di un
programma efficace e uniforme (lett. a);
― la prestazione del Cantone, che consiste in particolare nel raccogliere ed esaminare le domande
di contributi e il versamento di tali contributi ai richiedenti (lett. b);
― le misure da promuovere per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici abitativi e degli edifici per
servizi esistenti, come pure le aliquote dei contributi che deve pagare il Cantone per ogni categoria da promuovere (lett. c). I Cantoni hanno la responsabilità di armonizzare l'applicazione del programma nazionale degli edifici e hanno quindi l'obbligo di versare aliquote uniformi per ogni categoria da promuovere.
― l'ammontare dell'aiuto finanziario globale (lett. d) che viene calcolato conformemente all'articolo
28d;
― informazioni sulla gestione, il controllo e il coordinamento del programma nazionale per gli edifici,
che sono compito della Confederazione (lett. e);
― la comunicazione sul programma nazionale per gli edifici (lett. f). Tale comunicazione avviene
secondo principi uniformi conformemente alla strategia di comunicazione elaborata dal Comitato di esperti per il programma nazionale per gli edifici (art. 28h cpv. 2).
Art. 28d Ammontare degli aiuti finanziari globali
L'ammontare degli aiuti finanziari dipende dal potenziale esistente per la promozione di provvedimenti efficaci per la riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici (cpv. 1). Per valutare il potenziale di riduzione del CO2 bisogna basarsi anche sui dati concernenti l'età e l'utilizzo del parco di edifici esistenti.
Sulla base del potenziale di riduzione del CO2 dei Cantoni la Confederazione calcola per ogni partner dell'accordo la quota dei mezzi di promozione disponibili complessivamente, derivanti dalla parte della tassa CO2 sui combustibili destinata a tale scopo. Tale quota viene fissata come percentuale dell'importo totale (100%) disponibile per la promozione.
Art. 28e Versamento
Il versamento degli aiuti finanziari avviene in diverse tranche, durante il periodo di validità dell'accordo programmatico. In linea di principio le tranche vengono pagate indipendentemente dal grado di raggiungimento degli obiettivi.
Art. 28f Rendicontazione e verifica
I rapporti sull'impiego degli aiuti finanziari devono informare sullo stato del programma. I rapporti devono contenere informazioni su:
― le riduzioni di CO2 conseguite complessivamente e con ogni singolo provvedimento, ripartite in
base alle categorie di promozione;
― la somma pagata per la promozione dei progetti approvati, complessivamente e ripartita secondo
le categorie di promozione;
― la somma totale di investimenti derivante dalla promozione dei progetti approvati.
La rendicontazione deve avvenire a ritmo annuale. L'UFAM ha il diritto di eseguire controlli a campione per verificare le informazioni fornite.
4 RS 616.1
3/4 315/2006-02008/03/14/I383-1203