Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/88: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2) · 4 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: I383-1203
Art. 28g Adempimento insufficiente
In caso di inadempienza nell'ambito degli aiuti finanziari globali l'articolo 28g distingue le conseguenze legali durante il programma (cpv. 1) e dopo la sua scadenza (cpv. 2).
Per tutta la durata dell'accordo programmatico, se il Cantone è in ritardo con l'inoltro dei rapporti o questi non sono stati approvati, i pagamenti delle tranche successive vengono trattenuti integralmente o in parte, finché i rapporti in questione non siano inoltrati e approvati (cpv. 1 lett. a). Inoltre il pagamento dell'ultima tranche può essere trattenuto finché non viene inoltrato il rapporto finale. Una sospensione totale o parziale dei versamenti può essere decisa anche se il Cantone, per colpa propria, non fornisce le prestazioni richieste o non le fornisce puntualmente (lett. b).
Secondo il capoverso 2, l'UFAM richiede le debite correzioni entro un termine adeguato se l'accordo programmatico non viene adempiuto entro il periodo concordato ovvero se alla scadenza di tale accordo viene riscontrata una prestazione insufficiente. Per tali correzioni la Confederazione non versa nessun contributo oltre a quelli già concordati. Se le carenze riscontrate non vengono eliminate, per la restituzione della quota di aiuti finanziari versata in eccesso il capoverso 3 rinvia all'articolo 28 LSu.
Art. 28h Comitato di esperti per il programma nazionale di risanamento degli edifici
Il DATEC istituisce un Comitato di esperti per assistere la Confederazione e i Cantoni nell'attuazione del programma nazionale per gli edifici. La rappresentanza della Confederazione e dei Cantoni in tale organo è paritetica (cpv. 1). Da parte della Confederazione saranno rappresentati l'UFAM e l'UFE.
Il Comitato di esperti consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni concernenti la gestione e l'attuazione del programma nazionale per gli edifici, ma in particolare nell'ambito delle modifiche degli accordi programmatici e delle aliquote dei contributi (cpv. 2).
2.2 Spiegazioni relative agli adeguamenti della vigente ordinanza sul CO2
Artt. 1, 2, 3, 11 e 29
Nel quadro della modifica dell'ordinanza per l'attuazione del programma di risanamento degli edifici, agli articoli 1, 2, 3, 11 e 29 saranno apportati alcuni adeguamenti di natura puramente redazionale.
Negli articoli 1 e 2 viene aggiunta la parola "fossili", ottenendo così un adeguamento redazionale alle altre disposizioni dell'ordinanza sul CO2.
Con l'adeguamento dell'articolo 11 si precisa che i dati dell'anno di rendicontazione vanno inoltrati l'anno successivo e non già nell'anno in corso.
Nell'articolo 29 viene stralciato il rimando all'articolo 7, dato che è contenuto implicitamente nel rimando all'articolo 8.
Art. 12 Diritti di emissione e certificati di emissione
Nel quadro di questa modifica dell'ordinanza si dovrà precisare nell'articolo 12 che sussiste la possibilità di revocare diritti di emissione, nel caso ne fossero stati assegnati troppi. Questa precisazione è necessaria, perché con l'adeguamento dell'obiettivo di emissione cambia anche la quantità di diritti di emissione che spettano all'impresa. Questo adeguamento dei diritti di emissione assegnati può avvenire sempre con un certo ritardo rispetto all'anno in osservazione. Per questo motivo l'UFAM deve avere la possibilità di revocare i diritti di emissione che alla luce dell'adeguamento dell'obiettivo di emissione sono stati assegnati in eccesso.
La modifica del capoverso 2 serve a precisare che i crediti di emissione comprendono sia i diritti di emissione sia i certificati di emissione. Con questa precisazione la terminologia viene inoltre adeguata a quella della legge sul CO2 dopo la revisione per il periodo successivo al 2012.
Con l'adeguamento del capoverso 3 si precisa che l'annullamento viene effettuato dall'azienda esentata.
4/4 315/2006-02008/03/14/I383-1203