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Consultazione 2010/32: Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia · 2 pagine
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Avamprogetto di modifica dell’art. 8 della legge sull’energia (LEne) Conformemente al mandato della mozione della Commissione CAPTE-N (07.3560)
Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:
a. la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali requisiti comprendono anche il consumo in modalità standby.
2 Invece di stabilire requisiti per la commercializzazione, può:
a. incaricare il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori obiettivo di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
b. introdurre strumenti economici.
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Il Consiglio federale si orienta alle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati secondo lo stato della tecnica e gli sviluppi internazionali.
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Tutti i provvedimenti che il Consiglio federale adotta in virtù dei capoversi 1–3 devono rispettare le prescrizioni della presente legge concernenti la collaborazione con l’economia.
5 Le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie possono essere dichiarate dal Consiglio federale applicabili anche agli apparecchi per uso proprio commerciale o professionale.
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