Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine

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Allegato 8 (art. 53)

Indennità forfetarie alle federazioni nel quadro di G+S

1. L’entità dell’indennità forfettaria per lo sviluppo della disciplina sportiva ai

sensi dell’articolo 53 capoverso 1 dipende dal numero delle attività svolte nell’ambito della formazione dei quadri. Essa ammonta al massimo a:

franchi

a. fino a 250 giorni di formazione/partecipante 3000.–

b. da 251 a 350 giorni di formazione/partecipante 4000.–

c. oltre 350 T giorni di formazione/partecipante 5000.–

2. Le federazioni delle discipline sportive ammesse a titolo provvisorio posso-

no richiedere un’indennità forfettaria di 5000 franchi l’anno al massimo (art. 53 cpv. 2). L’entità del contributo si basa sul numero di corsi e campi svolti nelle rispettive discipline.