Rapporto sintetico

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 4 pagine

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Secondo l'AP-2009 le organizzazioni preposte al collocamento erano coinvolte nella verifica delle domande di rilascio delle autorizzazioni come genitori affidatari ed esercitavano inoltre un ampio diritto di vigilanza. Il compito di verifica è rimasto invariato, mentre è stato abolito il diritto di vigilanza. I servizi vengono ora coinvolti solo sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza.

i. Motivo del collocamento

L'AP-2009 disciplinava i diritti e i doveri degli addetti all'accudimento e delle strutture di accudimento indipendentemente dal motivo del collocamento; la nuova versione, invece, tiene conto anche di questo elemento. Il collocamento può avvenire in base a una decisione di un'autorità come misura di protezione del minore oppure per volere dei genitori. I doveri degli addetti all'accudimento sono disciplinati in modo più severo nel caso di collocamenti effettuati per decisione di un'autorità.

j. Obbligo di formazione e perfezionamento dei genitori diurni e affidatari

A causa delle aspre critiche mosse all'obbligo di formazione e perfezionamento precedentemente previsto per gli aspiranti all'accudimento, sono state stralciate numerose disposizioni. Ora l'autorità preposta alle autorizzazioni può esonerare dall'obbligo di frequentare un corso introduttivo se vi sono motivi importanti, in particolare se l'addetto all'accudimento dispone di sufficiente esperienza nel campo grazie alla sua formazione o alla sua attività. L'autorità cantonale può obbligare i genitori affidatari a frequentare i corsi di perfezionamento necessari per svolgere l'attività di accudimento.

k. Dati statistici

L'AP-2009 prevedeva la trasmissione di numerosi dati statistici anche da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di autorizzazione. Questo ha dato adito a numerose critiche nella consultazione, per cui l'obbligo di trasmettere i dati è stato limitato agli addetti all'accudimento soggetti all'obbligo di autorizzazione. Occorre tenere presente che in tal modo viene fortemente limitato il valore statistico dei risultati.

l. Relazioni internazionali

Il capitolo sulle relazioni internazionali è stato sottoposto a una rielaborazione approfondita, che lo ha rafforzato. Ora sono contemplati anche i rapporti di accudimento riguardanti minori stranieri con domicilio abituale all'estero, che vengono accuditi in strutture a tempo pieno in Svizzera.

m. Disposizioni penali

La fattispecie è stata limitata e non comprende più ogni violazione contro le disposizioni dell'ordinanza, ma riguarda solo le persone che esercitano un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione senza disporre di tale autorizzazione o che offrono servizi di semplice intermediazione e non adempiono al loro obbligo di comunicazione. Come in precedenza, è prevista una multa disciplinare massima di 5000 franchi.