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Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 2 pagine

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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 30a Disciplina dei casi di rigore volta a consentire una formazione pro-

fessionale di base

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 LAsi)

1Per consentire a uno straniero minorenne senza status di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

a. ha frequentato la scuola dell’obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera, dopodiché ha immediatamente presentato una domanda;

b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr;

d. lo straniero è ben integrato; e

e. si conforma all’ordine giuridico svizzero.

2Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 31.

3I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora purché soddisfino le condizioni secondo l’articolo 31 OASA.

RS ..........

1 RS 142.201