Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/67: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Spiegazioni relative alla modifica dell’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesag‐ gio legittimate a ricorrere (ODO)

Rapporto del 31 maggio 2010 per l’indagine conoscitiva

1. Situazione iniziale

Sulla scorta dell’iniziativa parlamentare Hofmann del 19 giugno 2002 (Iv. pa. 02.436), con la revisione parziale del 20 dicembre 2006 il Parlamento, in vista di una definizione più precisa del diritto di ricor‐ so delle associazioni, ha adottato varie modifiche della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)1 e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)2. Nell’ambito di questa revisione, il Parlamento ha inserito agli articoli 55 capoverso 1 lettera b LPAmb e 12 capoverso 1 lettera b LPN una disposizione in base alla quale le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricor‐ rere possono svolgere un’attività economica solo se tale attività serve a conseguire gli scopi ideali dell’organizzazione. Questa prescrizione è stata concretizzata ulteriormente all’articolo 3 capoverso 4 ODO3: il tipo di attività economica delle organizzazioni ambientaliste deve corrispondere agli scopi idealistici dell’organizzazione e questa attività non deve essere predominante rispetto all’attività ide‐ ale. Le disposizioni concernenti l’attività economica delle organizzazioni legittimate a ricorrere nella LPAmb e nell’ODO entreranno in vigore il 1° luglio 2010.

2. Verifica delle organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere

2.1 Osservazioni preliminari

In vista dell’entrata in vigore della disposizione concernente l’attività economica consentita, il DATEC ha verificato l’attività economica delle 31 organizzazioni legittimate a ricorrere elencate nell’allegato dell’ODO.

Al contempo, il DATEC ha esaminato, in base all’articolo 2 capoverso 2 ODO, se le organizzazioni le‐ gittimate a ricorrere adempiono ancora alle altre condizioni di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN. Si trattava sostanzialmente di stabilire se le organizzazioni sono ancora sufficientemente attive a livello nazionale come organizzazioni di protezione dell’ambiente o di protezione della natura e del paesag‐ gio (art. 55 cpv. 1 LPAmb, art. 12 cpv. 1 LPN).

Dalla verifica dell’attività economica è emerso che in virtù del nuovo diritto tale attività potrebbe non più essere ammissibile per l’Associazione traffico e ambiente (ATA), la Fondazione svizzera per la pra‐ tica ambientale (PUSCH) e l’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA). Per quanto riguarda l’esame dell’attività a livello nazionale è risultato che la Fondazione sviz‐ zera del traffico (FST), la Lega svizzera contro il rumore (SLL) e Pro Campagna, Organizzazione svizzera per la cura dell’architettura e della cultura rurali, potrebbero non più adempiere alle norme di legge. Queste sei organizzazioni sono quindi state sottoposte a un secondo esame completo, con tanto di audizione degli interessati.

1 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01)

2 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451)

3 Ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO, RS 814.076) 1/4 312/2005-02225/02/04/01/J143-0826