Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/67: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 4 pagine

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Riferimento / n. di fascicolo: J143-0826

2.3 Altre condizioni di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN

2.3.1 Fondazione svizzera del traffico (FST)

La verifica dell’attività della FST ha rivelato che la FST non svolge più nessuna attività dal 2006. In ba‐ se agli statuti, la FST si occupa della raccolta di fondi per progetti nel settore della mobilità soste‐ nibile e della sicurezza del traffico nonché di appelli a favore di donazioni a destinazione vincolata. La FST ha sospeso le sue attività dal 2006 a causa di accertamenti in corso sul futuro fiscale. L’attività della FST non era tuttavia più sufficiente per rientrare tra le organizzazioni ambientaliste legittimate a ricorrere già prima del 2006, non potendo dimostrare particolari attività concrete. In sede di audi‐ zione, l’organizzazione non ha neppure dimostrato una ripresa dell’attività che legittimerebbe il di‐ ritto di ricorso in un futuro prossimo. Siccome nel complesso l’attività della FST è insufficiente, a que‐ sta organizzazione va revocato il diritto di ricorso.

2.3.2 Lega svizzera contro il rumore (SLL)

La SLL svolge ancora un’attività sufficiente come organizzazione ambientalista legittimata a ricorrere ed è ancora attiva a livello nazionale? Nell’ambito dell’audizione, la SLL ha comunicato che, pur a‐ dempiendo ancora alle condizioni del diritto di ricorso, rinuncia volontariamente al diritto di ricorso a causa del rischio finanziario. In queste circostanze è superfluo proseguire l’esame.

2.3.3 Pro Campagna, Organizzazione svizzera per la cura dell’architettura e della cultura rurali

Pro Campagna sostiene, mediante consulenza professionale o contributi, il patrimonio edilizio tradi‐ zionale nello spazio rurale. La verifica dell’organizzazione ha rivelato che da tempo le sue attività so‐ no poco numerose: negli ultimi anni sono stati sostenuti circa otto progetti. Oltretutto Pro Campagna non è più attiva a livello nazionale e, in particolare, non ha più la possibilità di garantire l’esercizio del diritto di ricorso in buona parte della Svizzera, a causa dello scarso numero di soci. In sede di audizio‐ ne, l’organizzazione non ha prospettato un’intensificazione delle proprie attività in un futuro prossi‐ mo. Pro Campagna non adempie quindi più alle condizioni di cui all’articolo 12 LPN, ciò che comporta la revoca del diritto di ricorso delle associazioni.

3. Cambiamenti di nome

Recentemente, alcune organizzazioni legittimate a ricorrere hanno modificato il loro nome. Questa modifica va tenuta presente nell’allegato dell’ODO. Si tratta delle seguenti organizzazioni:

‐ Associazione svizzera per la protezione degli uccelli (ASPU) / nuovo: Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/Bird Life Svizzera

‐ Associazione svizzera di tecnica sanitaria (ASTS) / nuovo: Associazione Svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale/ASTA

‐ Aqua Viva (Comunità nazionale per la protezione dei fiumi e dei laghi) / nuovo: Aqua Viva (Comu‐ nità svizzera per la protezione dei fiumi e dei laghi)

‐ Società svizzera di preistoria e d’archeologia (SSPA) / nuovo: Archeologia Svizzera

‐ Federazione delle Associazioni svizzere di caccia (FACS) / nuovo: CacciaSvizzera

4. Entrata in vigore

L’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza è prevista per il 1° ottobre 2010. Visto che nessuna organizzazione deve essere depennata dall’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere a causa di un’attività economica eccessiva, si può rinunciare ad anticipare l’entrata in vigore della modifica.

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