Progetto
Consultazione 2010/96: 09.439 n Iv.Pa. Garantire l'accesso a una carta d'identità classica, non biometrica, senza chip a tutti i cittadini svizzeri / 10.308 n Iv.Ct. TG. Legge sui documenti d'identità. Modifica · 2 pagine
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b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per quanto riguarda le domande di carte d’identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;
d. le modalità di accettazione, trattamento e inoltro delle domande di carte d’identità presentate ai Comuni di domicilio.
Art. 6 cpv. 1 e 1bis (nuovo)
1 I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d’identità, compresa l’identità del richiedente, e le inoltrano all’autorità cantonale di rilascio.
1bis L’autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l’identità del richiedente.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° marzo 2012, a condizione che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.