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Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 2 pagine

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Legge sulla pianficazione del territorio. Modifica RU 20…

Art. 24e (nuovo) Tenuta di animali a scopo di hobby

1 Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono ammessi provvedimenti edilizi se servono agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze per la tenuta di animali a scopo di hobby e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali.

2 Conformemente al capoverso 1 possono essere ammessi nuovi impianti esterni se sono necessari per una corretta tenuta degli animali. Affinché sia garantita una tenuta rispettosa degli animali tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l'impianto sia allestito in modo reversibile.

3 Gli impianti esterni di cui al capoverso 2 possono essere utilizzati per svolgere l'attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché così facendo non implichino alcuna modifica edilizia e non ne derivi alcuna nuova ripercussione sul territorio e sull'ambiente.

4 Le recinzioni che servono al pascolo e che non presentano ripercussioni negative sul paesaggio possono essere ammesse anche quando gli animali sono tenuti nella zona edilizia.

5 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 24d capoverso 3. Le autorizzazioni sono vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possano essere usati soltanto per lo scopo autorizzato.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo l'articolo 24d capoverso 1 e secondo l'articolo 24c.

Art. 25b (nuovo) Coordinazione tra il diritto di pianificazione del territorio e il

diritto fondiario rurale

In caso di acquisto di un terreno agricolo da parte di una persona che non esercita l'agricoltura, le autorità competenti per l'esecuzione del diritto di pianificazione del territorio e del diritto fondiario rurale collaborano insieme e coordinano le loro decisioni.

Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 16abis, 24b, 24c capoverso 2, 24d e 24e.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.