Progetto

Consultazione 2011/129: 10.470 Iv.Pa. Pianificazione del territorio. Disposizioni sul deposito di materie prime indigene rinnovabili (von Siebenthal)

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Legge federale sulle foreste Progetto preliminare (Legge forestale, LFo)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del [Data della decisione della Commissione]1; visto il parere del Consiglio federale del [Data]2,

decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 19913 sulle foreste è modificata come segue:

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 13a (nuovo) Costruzioni e impianti forestali

1 Costruzioni e impianti forestali, come capannoni forestali, depositi di legna da energia coperti e strade forestali, possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 della legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

2 L’autorizzazione è rilasciata se:

a. le costruzioni e gli impianti servono alla gestione locale della foresta;

b. ne è dimostrato il fabbisogno, il luogo è adatto e il dimensionamento è adeguato alle condizioni locali; e

c. non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti.

3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1FF 2012 ...

2FF 2012 ...

3 RS 921.0

4 RS 700 20..–......