Progetto
Consultazione 2011/129: 10.470 Iv.Pa. Pianificazione del territorio. Disposizioni sul deposito di materie prime indigene rinnovabili (von Siebenthal)
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Legge federale sulle foreste Progetto preliminare (Legge forestale, LFo)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del [Data della decisione della Commissione]1; visto il parere del Consiglio federale del [Data]2,
decreta:
I
La legge federale del 4 ottobre 19913 sulle foreste è modificata come segue:
Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi
Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio
Art. 13a (nuovo) Costruzioni e impianti forestali
1 Costruzioni e impianti forestali, come capannoni forestali, depositi di legna da energia coperti e strade forestali, possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 della legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
a. le costruzioni e gli impianti servono alla gestione locale della foresta;
b. ne è dimostrato il fabbisogno, il luogo è adatto e il dimensionamento è adeguato alle condizioni locali; e
c. non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti.
3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1FF 2012 ...
2FF 2012 ...
3 RS 921.0
4 RS 700 20..–......