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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza 730.01
c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 6112133 e la relativa classificazione in base alla direttiva 95/13/CE34;
e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
6 Servizio d’omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere
conformi:
a. alla direttiva 92/75/CEE 35 e
b. alla direttiva 95/13/CE 36.
33 Vedi nota al n. 3.
34 Vedi nota al n. 2.
35 Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.