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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 1 lett. p
Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:
p.2commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di
impianti, veicoli e apparecchi a titolo oneroso o gratuito.
Art. 10 Titolo e cpv. 1 e 2
Esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione
1 Le esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.14.3
2 Chi offre o commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1–2.14 deve:4
a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute;
b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all’Ufficio federale di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.
Art. 11 cpv. 1 lett. e
1 Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all’articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo di energia. Inoltre:
1 RS 730.01
2 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).