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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza 730.01
b. descrizione del motore;
c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati della procedura d’omologazione energetica;
e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
6 Servizio d’omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Indicazioni ed etichettatura
L’indicazione del grado di rendimento, della classe di efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi al regolamento (CE) n.640/200969, allegato I, numero 2.
69 Vedi nota al n. 1.2.