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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza 730.01
c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati della procedura d’omologazione energetica;
e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
6 Servizio d’omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Regolamentazione transitoria
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 30 giugno 2012 in base alle esigenze della presente appendice63 valide fino al 31 dicembre 2011.
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice64 valide il 31 dicembre 2011 devono essere ritirati dal mercato.
63 RU 2009 3473, 2009 6837, 2010 6125.
64 RU 2009 3473, 2009 6837, 2010 6125.