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Consultazione 2011/26: Correzione dei premi pagati tra il 1996 e 2011 · 2 pagine

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i costi sostenuti in questo Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011. La quotaparte è identica per tutti i Cantoni interessati.

6 La somma delle diminuzioni di premio accordate agli assicurati di un Cantone non può superare il 55 per cento della differenza positiva tra i premi pagati e i costi sostenuti in questo Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011.

7 Ogni assicuratore impiega i supplementi di premio da esso riscossi per le diminuzioni di premio a beneficio dei suoi assicurati. Le differenze rimanenti tra i supplementi riscossi e le diminuzioni di premio accordate dai singoli assicuratori sono compensate annualmente e integralmente tra gli assicuratori.

8 Il Consiglio federale disciplina i particolari del calcolo e della riscossione del supplemento di premio, i particolari del calcolo e della concessione della diminuzione di premio nonché la compensazione tra gli assicuratori di cui al capoverso 7.

9 L’Ufficio federale definisce mediante ordinanza l’importo annuo del supplemento di premio e della diminuzione di premio.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 La presente legge ha effetto per sei anni dall’entrata in vigore.