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Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 7 pagine
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Codice civile svizzero (Diritto in materia di mantenimento) ...
II
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 20083
Art. 296a Contributi di mantenimento (nuovo)
La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stato presi in considerazione per il calcolo;
b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;
c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio, qualora non sia stato possibile assegnare loro l’importo intero;
d. se e in quale misura il contributo deve essere adattato alle variazioni del costo della vita.
2. Legge federale del 24 giugno 19774 sull’assistenza
Art. 7 Minorenni
1Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del genitore che ha l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale.
2Se i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale senza avere un domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale vive.
3Se non vive con i suoi genitori o con uno di loro, il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale presso:
a. la sede dell’autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; o
b. il luogo di cui all’articolo 4, se esercita un’attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; o
c. l’ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2; o
d. il suo luogo di dimora, negli altri casi.
3RS 272