Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/49: Progetto relativo alla realizzazione e al finanziamento di un corridoio da quattro metri per il trasporto merci su rotaia lungo l'asse del San Gottardo · 58 pagine
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5.3 Forma dell’atto legislativo
L’articolo 196 numero 3 capoverso 4 Cost. prescrive che i progetti ferroviari FTP siano decisi mediante leggi federali. La legge contiene soprattutto norme di diritto, come norme procedurali e disposizioni organizzative, ed è valida fino alla realizzazione del progetto (art. 196 n. 3 cpv. 5 Cost.).
Dato che i decreti finanziari non contengono norme di diritto, i crediti d’impegno sono decisi mediante decreto federale semplice (art. 25 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200278 sul Parlamento).
L’ampliamento del corridoio ferroviario del San Gottardo è una misura basata sulla legge SIF. I necessari mezzi finanziari sono decisi sotto forma di decreto federale semplice (non sottostante a referendum) giusta l’articolo 163 capoverso 2 Cost.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 Cost. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il decreto di finanziamento qui proposto sottostà dunque al freno alle spese.
5.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi
I mezzi finanziari dal fondo FTP (ovvero dal nuovo fondo per l’infrastruttura ferroviaria) costituiscono dei sussidi. Per questo motivo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi79 (LSu) per il finanziamento del corridoio da quattro metri.
78 RS 171.10
79 RS 616.1