Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/49: Progetto relativo alla realizzazione e al finanziamento di un corridoio da quattro metri per il trasporto merci su rotaia lungo l'asse del San Gottardo · 58 pagine
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Articolo 12a (nuovo)
L’ampliamento della sagoma di spazio libero sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia (lungo l’asse del San Gottardo, ma anche lungo l’asse del Lötschberg-Sempione) mira a consentire che i più importanti terminali nella zona a ovest e a est di Milano siano raggiunti su rotaia dai semirimorchi con un’altezza agli angoli di quattro metri. Fra questi grandi terminali vanno annoverati quelli di Novara e Busto Arsizio/Gallarate, ma anche lo scalo di Milano Smistamento, se vi sarà realizzato un terminale per il trasporto combinato come previsto nella dichiarazione d’intenti tra il DATEC e il Ministero italiano dei trasporti. La politica svizzera dei trasporti potrà talora esplicare tutti i suoi effetti unicamente se tiene conto anche dei provvedimenti da adottare sul territorio nazionale dei Paesi limitrofi. Per esempio i raccordi alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (cfr. legge sul raccordo RAV del 18 marzo 2005; LRAV72); l’articolo 8 LRAV ne disciplina le modalità di finanziamento. Secondo la lettera b di tale articolo, il prefinanziamento di provvedimenti in Germania è possibile con mutui rimborsabili a interesse variabile. Il nuovo articolo 12a LSIF si rifà a tale disposizione.
La possibilità del prefinanziamento è prevista per tutte le tratte di accesso alla NFTA in Italia, e quindi anche riguardo all’asse del Lötschberg-Sempione. Oltre che per le misure relative alla sagoma di spazio libero, un prefinanziamento non si dovrà escludere neppure per altri provvedimenti atti a migliorare la qualità dell’infrastruttura ferroviaria per il traffico merci (ad es. aumento della capacità, della lunghezza e del peso dei treni).
Il numero 2 dell’articolo conferisce al Consiglio federale la competenza di stipulare autonomamente i necessari accordi con l’Italia.
2.2 Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
Articolo 1 cpv. 2 lett. a
La lettera a di questo articolo non si riferisce più all’intero articolo 4 lettera a della legge bensì ai numeri da 1 a 6. Per il corridoio da quattro metri (misura di cui al nuovo numero 7) viene stanziato uno specifico credito d’impegno, come esposto nel commento relativo al seguente articolo 1a. Perciò nel testo va precisato che sono intesi solo i numeri da 1 a 6.
Articolo 1a (nuovo)
L’esistente credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, pari a 5400 milioni di franchi, rimane invariato. Per la realizzazione del corridoio da quattro metri sarà creato un apposito credito d’impegno, comprendente sia il finanziamento delle misure in Svizzera, sia il prefinanziamento dell’ampliamento in Italia. Come di consueto nei grandi progetti ferroviari, i costi sono riportati senza il rincaro e l’imposta sul valore aggiunto. Mediante ampliamenti dei crediti d’impegno in seguito sarà possibile finanziare integralmente i costi effettivi, cioè comprensivi del rincaro e dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 2
72 RS 742.140.3