Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/49: Progetto relativo alla realizzazione e al finanziamento di un corridoio da quattro metri per il trasporto merci su rotaia lungo l'asse del San Gottardo · 58 pagine

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trasporto combinato. L’iniziale limitazione dell’impiego dei fondi ai terminali e a strutture simili è stata abbandonata già con il finanziamento parziale della nuova ferrovia transalpina dai proventi dell’imposta sugli oli minerali. Precedenti progetti, come ad esempio il corridoio per il trasporto combinato lungo l’asse del Lötschberg-Sempione realizzato negli anni Novanta, sono stati finanziati integralmente da proventi dell’imposta sugli oli minerali. Per ragioni di equilibrio e per evitare di inasprire eccessivamente la situazione del finanziamento delle strade, si è scelta come soluzione di ripiego la ripartizione nel rapporto di un terzo/due terzi.

Le modifiche previste sono quindi costituzionali e legali.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La politica svizzera in materia di trasporti ha le stesse finalità definite in ambito europeo per questo settore. Con l’accordo sui trasporti terrestri75 con l’UE si è aperto il mercato dei trasporti internazionali di merci su rotaia e su strada. L’accordo mira però anche a una politica dei trasporti coordinata, assicurando quindi l’integrazione in Europa della politica svizzera dei trasporti. Quest’ultima è incentrata sulla politica svizzera di trasferimento del traffico, e quindi sull’ampliamento degli assi di transito nord-sud (nuova ferrovia transalpina, NFTA).

L’obiettivo riguardo al trasporto combinato è descritto nell’articolo 33 dell’accordo sui trasporti terrestri: si dovrà predisporre un’offerta di trasporto combinato sufficiente in termini di capacità e competitiva, sul piano economico e qualitativo, con il trasporto stradale nella regione alpina. Per conseguire tale obiettivo, oltre a una migliorata interoperabilità sono messe esplicitamente in primo piano anche le misure infrastrutturali volte a migliorare l’integrazione della Svizzera nel sistema ferroviario europeo su lunga distanza.

Parallelamente al succitato accordo con l’Unione europea, la Svizzera ha siglato con i Paesi limitrofi vari altri accordi che assicurano la coordinazione dei rispettivi progetti nazionali nel settore delle ferrovie. Tra Italia e Svizzera è in vigore la convenzione del 2 novembre 1999 concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC)76. Con la Germania è stato firmato il 6 settembre 1996 l’accordo bilaterale sulla garanzia della capacità d’accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) in Svizzera77.

Questi accordi garantiscono la coordinazione delle politiche in materia di trasporti sull’arco alpino; in quest’ottica il corridoio da quattro metri costituisce un ulteriore passo nell’attuazione della politica dei trasporti convenuta con l’Unione europea e con i Paesi limitrofi e nella realizzazione degli obiettivi comuni in questo ambito.

75 RS 0.740.72

76 RS 0.742.140.345.43

77 RS 0.742.140.313.69