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Consultazione 2011/5: Ordinanza del DATEX concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti (WACC) · 2 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente l’indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti
del …
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 2008
sull’approvvigionamento elettrico1,
ordina:
Art. 1
L’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico è modificato come segue:
Art. 13 cpv. 3 lett. b
3Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:
b. il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi. A partire dal 2009 questo ammonta a 1,93 punti percentuali, a partire dal 2011 a 1,73 punti percentuali e a partire dal 2012 a 1,71 punti percentuali. In caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua ogni anno l’indennizzo, previa consultazione della ElCom;
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2011.
Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle
… comunicazioni:
Doris Leuthard