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Consultazione 2011/5: Ordinanza del DATEX concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti (WACC) · 2 pagine

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Ordinanza del DATEC concernente l’indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti

del …

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e

delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 2008

sull’approvvigionamento elettrico1,

ordina:

Art. 1

L’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico è modificato come segue:

Art. 13 cpv. 3 lett. b

3Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:

b. il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi. A partire dal 2009 questo ammonta a 1,93 punti percentuali, a partire dal 2011 a 1,73 punti percentuali e a partire dal 2012 a 1,71 punti percentuali. In caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua ogni anno l’indennizzo, previa consultazione della ElCom;

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2011.

Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle

… comunicazioni:

Doris Leuthard

1 RS 734.71