Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/5: Ordinanza del DATEX concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti (WACC) · 2 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’energia UFE
Divisione Economia energetica
10 febbraio 2011
Note esplicative sull’ordinanza del DATEC concernente l’indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti
1. Premessa
I costi di utilizzazione della rete costituiscono una componente importante del prezzo dell’energia elettrica. Essi comprendono i costi di ammortamento della rete, i costi d’esercizio e i costi del capitale. Per il capitale immobilizzato nelle reti elettriche esistenti o che deve essere investito in nuove reti,
l’investitore ha diritto a un indennizzo per i rischi, da un lato per la messa a disposizione del capitale e, dall’altro, per il rischio di perdite che egli sostiene. Questo indennizzo corrisponde a un tasso
d’interesse calcolatorio (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Quando il WACC, e quindi il rendimento ottenibile, è troppo basso, chi mette a disposizione i capitali non ha interesse a investire nelle reti elettriche. Ciò mette a rischio la sicurezza di approvvigionamento.
Il WACC si applica al capitale necessario all'esercizio e al capitale netto d’esercizio dei gestori delle reti elettriche svizzere. Il tasso d’interesse calcolatorio moltiplicato per tale base di capitale dà gli interessi calcolatori che possono essere conteggiati come costi a livello di contabilità analitica e che confluiscono nei corrispettivi per l’utilizzazione della rete. Conformemente all’art. 13 cpv. 3 lett. b Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 743.71), il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (senza rischio) durante gli ultimi 60 mesi (calcolato come zero bond) più un indennizzo per i rischi (premio per i rischi di mercato).
2. Nuovo calcolo del supplemento per l’indennizzo adeguato ai rischi per l’anno tariffario 2012
Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b OAEl, in caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC, previa consultazione della ElCom, adegua con un’ordinanza dipartimentale l’indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti. Ciò avviene sulla base del modello del Sorvegliante dei prezzi già utilizzato l’anno precedente. Sulla base dell’indennizzo per i rischi stabilito, la ElCom fissa il WAAC in un’istruzione.
Nell’anno tariffario 2011, per il quale è già stato effettuato il calcolo, il WAAC era pari al 4,25%; il rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi era del 2,52%, mentre il supplemento per l’indennizzo adeguato ai rischi ammontava all’1,73%.
Per l’anno tariffario 2012, per il quale si applica il nuovo calcolo del 2011, il supplemento per
l’indennizzo adeguato ai rischi sarà invece pari all’1,71 %, mentre nel dicembre 2010 il rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni era del 2,44 %. Stando a queste percentuali, il WAAC ammonterebbe al 4,15%. Quest’ultimo sarà stabilito dalla ElCom
nell’aprile di quest’anno.
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