Progetto

Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

…

Titolo prima dell'art. 298a (nuovo)

Sezione 5a: Indagini in incognito

Art. 298a (nuovo) Definizione

1 Per indagini in incognito s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia fanno luce su crimini e delitti nell’ambito di interventi di breve durata, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie, senza rendere nota la loro vera identità e funzione.

2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia. La loro vera identità e funzione figura negli atti procedurali ed è resa nota in occasione degli interrogatori.

Art. 298b (nuovo) Condizioni

1 Il pubblico ministero e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:

a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

Art. 298c (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

1 Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 287. L’impiego di persone secondo l’articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.

2 Per la funzione, le mansioni e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.

Art. 298d (nuovo) Fine e comunicazione

1 La polizia o il pubblico ministero che le hanno ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

a. le condizioni non sono più adempiute;

b. il pubblico ministero rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o

c. l’agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al pubblico ministero o cer-