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Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 4 pagine

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Progetto preliminare

Codice di diritto processuale penale svizzero (Inchiesta mascherata)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del …1;

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

Il Codice di procedura penale3 è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 285a (nuovo)

Sezione 5: Inchiesta mascherata

Art. 285a (nuovo) Definizione

Per inchiesta mascherata s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia s’infiltrano in un ambiente criminale per fare luce su reati particolarmente gravi, allacciando attivamente e in modo mirato contatti con persone e instaurando con esse una relazione particolare di fiducia, avvalendosi sul lungo periodo di un’identità falsa attestata da documenti (identità fittizia).

Titolo prima dell'art. 286

Abrogato

Art. 288 cpv. 1 e 2

1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.

2Concerne soltanto il testo francese.

1FF 2011…

2FF 2011…

3 RS 312.0

…–......