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Consultazione 2011/62: Messaggio aggiuntivo concernente la revisione della Legge sull'asilo (Rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo, misure a breve termine, variante 3) · 3 pagine
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Legge sull’asilo (LAsi)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del …,
decreta:
I
La legge sull’asilo del 26 giugno 19981 è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Nell’intero testo di legge l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM».
Art. 17 cpv. 5 (nuovo)
5 Se è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento, l’UFM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l’asilo o alla persona da lui autorizzata contemporaneamente alla notifica della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.
Articolo 26 capoverso 1bis (nuovo), capoversi 2, 2bis e 2ter (nuovo)
1bis Una volta presentata la domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. La durata della fase preparatoria è di tre settimane al massimo.
2 Nella fase preparatoria sono rilevate le generalità del richiedente e di norma allestite fotografie e schede dattiloscopiche. Possono essere rilevati ulteriori dati biometrici, effettuate perizie volte a determinare l'età (art. 17 cpv. 3bis), verificati mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità e svolti accertamenti specifici sull’origine e l’identità. I richiedenti l’asilo possono essere interrogati oralmente o per iscritto sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese.
2bis Durante la fase preparatoria è effettuato normalmente il confronto con l’unità centrale del sistema Eurodac (art. 102abis) e presentata la domanda di ammissione o riammissione allo Stato Dublino competente.
1 RS 142.31
2011–......