Progetto
Consultazione 2011/62: Messaggio aggiuntivo concernente la revisione della Legge sull'asilo (Rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo, misure a breve termine, variante 3) · 3 pagine
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2ter Per garantire il funzionamento dei centri di registrazione e di procedura e per svolgere altri compiti di cui al capoverso 2, l’UFM può incaricare terzi. Tali persone sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Articolo 26a (nuovo) Esame medico
1 I richiedenti l’asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d’asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda. L’UFM designa lo specialista competente per l’esame medico. L’articolo 82a si applica per analogia. L’UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.
2 I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura di asilo e di allontanamento se sono dimostrabili. L’UFM può chiedere la consulenza di un medico di fiducia.
Art. 109a (nuovo) Accordi
Tra il Dipartimento e il Tribunale amministrativo federale possono essere presi accordi circa le priorità e l’iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.
Art. 110a (nuovo) Patrocinio gratuito
1 Il Tribunale amministrativo federale, su domanda del richiedente l’asilo dispensato dal pagamento dei costi procedurali, assegna un rappresentante legale d’ufficio.
2 Il gratuito patrocinio può essere svolto anche da laureati in giurisprudenza con conoscenze specifiche di diritto procedurale e di diritto d’asilo.
II
Disposizioni transitorie della modifica del…
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.