Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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5.2 Rapporto con il diritto europeo e con gli obblighi internazionali della Svizzera
Con la revisione totale della LProdC vengono recepiti in maniera autonoma il regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione nonché il regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (vedi sopra n. 1.6.). In questo modo bisogna raggiungere l’obiettivo di una legislazione eurocompatibile riconosciuta come equivalente nell’ARR.
La legge sui prodotti da costruzione è applicabile in maniera unitaria ai prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera e all’estero. Se per i prodotti da costruzione sono previsti requisiti posti dal diritto procedurale o materiale, tali procedure e requisiti concernenti le prestazioni del prodotto si applicano in maniera identica a tutti i prodotti da costruzione e indipendentemente dalla loro provenienza. In questo modo il progetto è in linea con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell’OMC.
5.3 Delega di competenze legislative
Il progetto conferisce al Consiglio federale un’ampia facoltà di disciplinare in disposizioni d’esecuzione i dettagli tecnici secondo la LProdC (art. 34). Alcune disposizioni contengono ulteriori deleghe:
- articolo 3 capoversi 3 e 4: requisiti di base delle opere di costruzione;
- articolo 7 capoversi 3 e 4: prestazioni del prodotto da indicare nella dichiarazione di prestazione;
- articolo 5 capoversi 3 e 4: procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- articolo 7 capoverso 6: contenuto della dichiarazione di prestazione e modalità con cui è messa a disposizione;
- articolo 9 capoversi 1 e 4: prescrizioni per gli operatori economici, adeguamento del termine;
- articolo 11: contenuti e designazione delle norme armonizzate;
- articolo 12 capoverso 3: obblighi dell'organismo di valutazione tecnica nella procedura per il rilascio di un documento per la valutazione europea nonché contenuti della valutazione tecnica europea;
- articolo 13 capoverso 2: requisiti del documento per la valutazione europea;
- articolo 14 capoverso 3, articolo 16 capoversi 2 e 7, articolo 18 capoverso 3: organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti;
- articolo 28 capoverso 4: conferimento di compiti di vigilanza del mercato a servizi cantonali o ad altre organizzazioni qualificate;
- articolo 29: Commissione dei prodotti da costruzione;
- articolo 32: finanziamento dell’esecuzione;
- articolo 37 capoverso 2: entrata in vigore della legge.
Inoltre l’UFCL deve poter designare gli atti normativi internazionali che definiscono le classi di prestazione (art. 6 cpv. 1 lett. a LProdC) o che attribuiscono ai prodotti determinate classi di prestazione (art. 6 cpv. 1 lett. b LProdC).
Queste deleghe normative sono indispensabili poiché il progetto accoglie il diritto tecnico dell’UE. Quest’ultima concretizzerà il regolamento sui prodotti da costruzione nell’arco dei prossimi anni. La delega di competenze normative al Consiglio