Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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chiare e comparabili permettono soprattutto agli utilizzatori di realizzare opere di costruzione sicure.
Con il nuovo requisito di base n. 7 per le opere di costruzione relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali, è possibile promuovere le costruzioni sostenibili anche quale parte della «Strategia per lo sviluppo sostenibile» del Consiglio federale. Per l’adempimento di questo requisito delle opere di costruzione, gli organi di normalizzazione dovranno sviluppare caratteristiche del prodotto e integrarle nelle norme armonizzate; in relazione a tali caratteristiche è poi possibile dichiarare le prestazioni dei prodotti. Con prodotti sostenibili si possono quindi realizzare anche opere di costruzione più sostenibili.
3.5 Ripercussioni per l’ambiente
La riveduta LProdC non determina un abbassamento degli standard ambientali in Svizzera. Al contrario: per quanto attiene all’emissione di sostanze pericolose dai prodotti da costruzione, le specifiche tecniche armonizzate dovranno essere continuamente completate e migliorate affinché la dichiarazione di prestazione possa documentare meglio e in modo comparabile a livello europeo questo aspetto. Secondo la riveduta LProdC possono essere stabiliti livelli di soglia anche per questo settore. In merito all’aspetto della sostenibilità vedi anche il numero 3.4.
3.6 Ripercussioni per la politica estera
La prosecuzione dell’ARR nel settore dei prodotti da costruzione, che è l’obiettivo della riveduta LProdC, non ha solo una notevole importanza economica, bensì anche un effetto positivo per la politica estera della Svizzera: la via bilaterale delle relazioni con l’UE può essere in tal modo rafforzata, la posizione negoziale della Svizzera è garantita a livello contrattuale. La prosecuzione del capitolo sui prodotti da costruzione dell’ARR non richiede inoltre un’estensione istituzionale degli accordi bilaterali.
4 Programma di legislatura
La revisione totale della legge sui prodotti da costruzione è annunciata nel programma di legislatura 2011-2015.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La legge dell’8 ottobre 1999 sui prodotti da costruzione si fondava sull’articolo 94 capoversi 2, 95, 97 e 101 della nuova Costituzione federale. Questi articoli della Costituzione federale continuano a costituire una base costituzionale sufficiente per la legge sui prodotti da costruzione.
In virtù di tali disposizioni costituzionali, la Confederazione ha una vasta competenza per regolamentare l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione. Essa può fissare i requisiti delle opere di costruzione (fatta eccezione ad es. per le strade nazionali) solo se la definizione di tali requisiti non rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni. Questa ripartizione federale delle competenze non deve essere modificata con il progetto.