Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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conformità delle prestazioni effettive con le prestazioni dichiarate non vada persa nel loro ambito di pertinenza (ad es. durante il trasporto o nel deposito).

(c) Gli obblighi del mandatario: questi variano a seconda del mandato da parte del fabbricante. Il fabbricante non può tuttavia scaricare sul mandatario l’obbligo di redigere la documentazione tecnica. I compiti del mandatario consistono in linea di principio nella trasmissione delle informazioni e nell’assunzione degli obblighi che il fabbricante trasferisce al mandatario per contratto.

Di conseguenza, con la revisione della LProdC non ci si attende una modifica fondamentale degli obblighi degli operatori economici. Eventualmente saranno alleggeriti gli obblighi del fabbricante. Una totale esenzione degli operatori economici dagli obblighi di trasmettere all’utilizzatore in maniera precisa, inalterata e diretta le informazioni sul prodotto contenute nella dichiarazione di prestazione, scaricherebbe in modo illecito e sproporzionato gli oneri e i rischi legati alla richiesta delle suddette informazioni da parte degli utilizzatori, sulle spalle di questi ultimi. Gli utilizzatori rispondono civilmente già oggi dell’uso errato dei prodotti da costruzione, ad esempio in caso di incorporazione di prodotti da costruzione difettosi o inappropriati in opere di costruzione. Offrire ai fabbricanti la possibilità di limitare alle indicazioni prescritte per legge le prestazioni da indicare nella dichiarazione di prestazione, produrrebbe una ripartizione iniqua delle responsabilità a danno degli utilizzatori, se questi ultimi dovessero essi stessi anche assegnare le ridotte informazioni sui prodotti al prodotto corrispondente e rispondere del rischio di un’assegnazione errata (e di un impiego errato del prodotto).

Una totale esenzione dei fabbricanti (mandatari), degli importatori o dei distributori dall’obbligo di trasmettere in maniera diretta all’utilizzatore del prodotto da costruzione le informazioni contenute nella dichiarazione di prestazione non comporterebbe per i suddetti operatori economici alcun alleggerimento importante: non appena fornisce prodotti anche nel SEE, un operatore economico svizzero deve sempre provvedere affinché la dichiarazione di prestazione accompagni il prodotto da costruzione e dimostrare sempre, in caso di presunto rischio, di aver adottato tutte le misure necessarie e cooperato con le autorità di vigilanza del mercato. Neanche una differenziazione delle misure da adottare per i prodotti che vengono esportati e per quelli che vengono distribuiti in Svizzera sarebbe utile, poiché costringerebbe soltanto gli utilizzatori in Svizzera ad assumersi unilateralmente i rischi legati a informazioni sul prodotto imprecise o mancanti e che possono mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti o delle opere di costruzione. Con grande probabilità sussiste inoltre il rischio che i prodotti per cui non esiste alcuna informazione o solo un’informazione insufficiente possano essere incorporati solo in Svizzera e ciò ridurrebbe il livello di sicurezza sul territorio nazionale.

La soluzione proposta dalla riveduta LProdC cerca quindi un equilibrio tra gli interessi degli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura e quelli degli utilizzatori (progettisti, committenti, imprenditori dei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché dei rami accessori dell’edilizia).