Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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3.3.3 Ripercussioni per gli operatori economici intesi come utilizzatori

Gli operatori economici intesi come utilizzatori – ovvero progettisti di un’opera di costruzione, committenti, imprenditori dei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché dei rami accessori dell’edilizia, ma anche privati che acquistano i loro prodotti sul mercato della costruzione – devono essere tutelati tramite gli obblighi imposti agli operatori economici della catena di fabbricazione e fornitura di prodotti da costruzione. La riveduta legislazione sui prodotti da costruzione non contiene alcun elenco degli obblighi per gli utilizzatori. La LProdC si focalizza sulle informazioni concernenti le prestazioni del prodotto, che sono generate dal fabbricante e che il mandatario, l’importatore e il distributore devono trasmettere in maniera precisa, inalterata e diretta all’utilizzatore del prodotto. L’utilizzatore è responsabile soprattutto civilmente della costruzione e dell’uso di un’opera. Esistono tuttavia anche limitazioni di diritto pubblico, generalmente nel diritto edilizio cantonale, per l’uso di prodotti da costruzione. Di regola le regolamentazioni cantonali possono concretizzare i requisiti di base delle opere di costruzione e prevedere per i prodotti da costruzione determinati livelli di soglia o prestazioni. Per poter ottemperare agli obblighi legali e contrattuali al di fuori della LProdC, l’utilizzatore di un prodotto da costruzione deve disporre possibilmente di tutte le informazioni relative alle prestazioni di tale prodotto. Se è il progettista di un’opera di costruzione, l’utilizzatore deve inoltre poter stabilire le corrette prestazioni del prodotto per l’uso previsto in una determinata opera di costruzione. Egli può desumere dalla dichiarazione di prestazione se un prodotto da costruzione presenta le prestazioni necessarie. Non spetta all’utilizzatore dover reperire altrove le informazioni disponibili su un determinato prodotto da costruzione. Gli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura devono corredare il prodotto di queste informazioni come le «Istruzioni per l’uso», eventualmente in forma elettronica, affinché l’utilizzatore possa decidere se il prodotto è adatto all’uso previsto e se rispetta le eventuali disposizioni legali sui livelli di soglia. Qualora l’informazione sulle prestazioni del prodotto contenuta nella dichiarazione di prestazione fosse separata dal prodotto, perché ad esempio tale dichiarazione manca al momento della fornitura del prodotto, l’utilizzatore dovrebbe cercare autonomamente quali sono le prestazioni del prodotto fornito, se il prodotto è adatto all’uso previsto e se rispetta le disposizioni legali relativi ai livelli di soglia, prima di poterlo incorporare in una determinata opera di costruzione. In tal modo l’utilizzatore si assumerebbe il rischio di un impiego errato o dell’utilizzo di un prodotto errato anche nel caso in cui non dispone di informazioni sufficienti relative alle prestazioni del prodotto, nonostante che tali informazioni siano in realtà disponibili. Con grande probabilità, nella prassi gli errori nell’utilizzazione di un prodotto da costruzione comportano un rischio per i proprietari e gli utilizzatori di opere di costruzione. Per questo motivo gli obblighi degli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura devono essere definiti in maniera trasparente nel diritto in materia di prodotti da costruzione. Inoltre, una vigilanza del mercato efficace dovrebbe provvedere affinché le informazioni contenute nella dichiarazione di prestazione siano affidabili.