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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

a. allo stato nuovo, 10 mm o più profondamente nella stuoia;

b. dopo le sollecitazioni effettuate di cui al numero 1.8 lettera b, 8 mm o

più profondamente nella stuoia.

2 Prova dell’equivalenza durante il controllo

Affinché la persona addetta al controllo possa verificare quale modello di stuoia viene utilizzato, il gestore deve poter esibire un giustificativo della ditta che fornisce le stuoie in cui è indicato il nome e il numero di autorizzazione dell’UFV del modello utilizzato nonché la data di installazione.

IV. Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo

1 Animali della specie bovina e bufali nonché equini, caprini e ovini

1.1 Variante standard delle uscite

a. Giorni di uscita all’aperto e documentazione

– Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno 26 uscite mensili al pascolo.

Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno in permanenza accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

– Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali almeno 13 uscite mensili regolari.

Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa-

zioni seguenti:

– durante i 10 giorni precedenti la data probabile del parto e durante i 10 giorni successivi a un parto;

– in relazione a un intervento praticato sull’animale;

– per gli animali della specie bovina e i bufali durante 2 giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a;

– tra il 1° maggio e il 31 ottobre:

– nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito dall’uscita in una corte:

– durante o dopo forti precipitazioni;

– in primavera, fino a quando la vegetazione locale non consente il pascolo; se un’azienda di montagna non dispone di aree d’uscita adeguate, il Cantone può stabilire per il periodo in questione uno speciale regolamento