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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
d’uscita che tenga conto della struttura dell’azienda;
– durante i primi 10 giorni del periodo dell’asciutta (riduzione del foraggio per la messa all’asciutta);
– nei casi seguenti il Cantone può prescrivere il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, dall’uscita in una corte:
– l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo;
– le 26 uscite al pascolo regolari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p.es. strada molto trafficata).
1.2 Variante alternativa delle uscite per animali della specie bovina che vengono
ingrassati nonché per bovini da allevamento di sesso maschile e per bovini da allevamento di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni:
a. gli animali hanno in permanenza accesso a una corte durante tutto l’anno;
b. una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
– durante i 10 giorni successivi al parto;
– durante il foraggiamento;
– in relazione a un intervento praticato sull’animale;
– durante 2 giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a;
– nella misura in cui ciò sia necessario durante la pulizia della corte.
1.3 Stalla
a. L'area di riposo:
– non deve presentare perforazioni;
– deve essere provvista di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente; le nicchie di riposo sopraelevate per le capre non devono essere provviste di lettiera;
b. L’intera superficie della stalla, che è accessibile agli animali della specie equina, non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
2 Animali della specie suina
2.1 Uscita per le scrofe da allevamento in lattazione
Durante il periodo di allattamento occorre consentire alle scrofe da allevamento in lattazione un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un periodo minimo di 20 giorni.
2.2 Uscita per le altre categorie di suini
Agli animali deve essere consentita ogni giorno un’uscita di diverse ore.