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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

2. Ordinanza del 28 ottobre 199860 sulla protezione delle acque

Art. 24 cpv. 1

1Il raggio d'esercizio d'uso locale (art. 14 cpv. 4 LPAc) comprende le superfici utili a una distanza di percorso di 6 km al massimo dalla stalla nella quale è prodotto il concime aziendale.

Art. 25 cpv. 1, 2, 4 e 5

1Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli nonché le aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico, non devono disporre di una superficie utile, propria o in affitto sulla quale possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda, se la valorizzazione dei concimi aziendali è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.

2Abrogato

4Per le aziende con detenzione di animali da reddito si applica la deroga di cui al capoverso 1 solo per quella parte della detenzione di animali da reddito che adempie il presupposto per la concessione di una deroga.

5 L’autorità cantonale accorda deroghe giusta il capoverso 1 per una durata massima di cinque anni.

Art. 26

Abrogato

Art. 27

Abrogato

Art. 28 Titolo

Controllo degli impianti di deposito per il concime aziendale e digestato liquido

Art. 28 cpv. 1

1 Le autorità cantonali provvedono affinché siano controllati gli impianti di deposito per il concime aziendale e digestato liquido; la cadenza dipende dal rischio per le acque.

60 RS 814.201