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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
2. Ordinanza del 28 ottobre 199860 sulla protezione delle acque
Art. 24 cpv. 1
1Il raggio d'esercizio d'uso locale (art. 14 cpv. 4 LPAc) comprende le superfici utili a una distanza di percorso di 6 km al massimo dalla stalla nella quale è prodotto il concime aziendale.
Art. 25 cpv. 1, 2, 4 e 5
1Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli nonché le aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico, non devono disporre di una superficie utile, propria o in affitto sulla quale possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda, se la valorizzazione dei concimi aziendali è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.
2Abrogato
4Per le aziende con detenzione di animali da reddito si applica la deroga di cui al capoverso 1 solo per quella parte della detenzione di animali da reddito che adempie il presupposto per la concessione di una deroga.
5 L’autorità cantonale accorda deroghe giusta il capoverso 1 per una durata massima di cinque anni.
Art. 26
Abrogato
Art. 27
Abrogato
Art. 28 Titolo
Controllo degli impianti di deposito per il concime aziendale e digestato liquido
Art. 28 cpv. 1
1 Le autorità cantonali provvedono affinché siano controllati gli impianti di deposito per il concime aziendale e digestato liquido; la cadenza dipende dal rischio per le acque.