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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
Art. 6 cpv. 3
3Abrogato
Art. 7 Sostanza
1 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.
2 Se, oltre all’oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull’arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell’investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma sino a un massimo di 300 000 franchi.
3 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti il capitale di terzi, le colture perenni e le pertinenze aziendali senza il patrimonio finanziario. Per richiedenti coniugati sono dedotti 200 000 franchi.
4 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.
5 Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica della sostanza rettificata dei partecipanti.
6 Laddove sono concessi un contributo e un credito di investimento, la riduzione si applica prima al contributo e poi al credito di investimento.
Art. 8 cpv. 3
3 Il richiedente deve dimostrare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti agli investimenti, che i requisiti secondo il capoverso 2 sono adempiuti anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell'investimento previsto.
Art. 10 cpv. 1
1 Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono considerate soltanto superfici agricole utili non ubicate a una distanza di percorso di oltre 10 km dal centro aziendale. Sono computate le superfici di cui all'articolo 13 lettere b-c OTerm3 e le possibilità di estivazione dell'azienda.
Art. 10a cpv. 1 Periodo introduttivo e lett. c
1 Le piccole aziende artigianali possono ricevere aiuti agli investimenti se soddisfano le seguenti condizioni: