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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

Art. 6 cpv. 3

3Abrogato

Art. 7 Sostanza

1 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

2 Se, oltre all’oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull’arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell’investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma sino a un massimo di 300 000 franchi.

3 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti il capitale di terzi, le colture perenni e le pertinenze aziendali senza il patrimonio finanziario. Per richiedenti coniugati sono dedotti 200 000 franchi.

4 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.

5 Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica della sostanza rettificata dei partecipanti.

6 Laddove sono concessi un contributo e un credito di investimento, la riduzione si applica prima al contributo e poi al credito di investimento.

Art. 8 cpv. 3

3 Il richiedente deve dimostrare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti agli investimenti, che i requisiti secondo il capoverso 2 sono adempiuti anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell'investimento previsto.

Art. 10 cpv. 1

1 Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono considerate soltanto superfici agricole utili non ubicate a una distanza di percorso di oltre 10 km dal centro aziendale. Sono computate le superfici di cui all'articolo 13 lettere b-c OTerm3 e le possibilità di estivazione dell'azienda.

Art. 10a cpv. 1 Periodo introduttivo e lett. c

1 Le piccole aziende artigianali possono ricevere aiuti agli investimenti se soddisfano le seguenti condizioni:

3 RS 910.91